Circolo Ruote Classiche Rodigino - Via Enrico Toti, 30 45100 ROVIGO

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Statuto

S T A T U T O sottoscritto dai Soci Fondatori il 31 Ottobre 1995

 

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata: “Circolo Ruote Classiche Rodigino”
Art. 2 – Essa ha sede in Rovigo, Piazza XX Settembre n° 9, presso l’Automobile Club di Rovigo
Art. 3 – L’associazione persegue i seguenti scopi:
a)- tutelare gli interessi generali dell’automobilismo e motociclismo storico in genere;
b)- favorire la ricerca, l’acquisto, il restauro, la conservazione, e la valorizzazione dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico;
c)- promuovere, incoraggiare, organizzare e coordinare manifestazioni alle quali possono partecipare i soci e non soci veicoli di loro appartenenza o concessi da non soci;
d)- promuovere lo scambio di rapporti e favorire l’intensificazione e l’estensione di attività culturali, sportive, ricreative, fra i Sodalizi affini;
e)- favorire la partecipazione dei Soci a manifestazioni sportive, ricreative, nazionali e non, nelle forme che saranno ritenute opportune;
f)- sensibilizzare i giovani verso l’automobilismo ed il motorismo storico;
g)- coadiuvare i Soci nel raggiungimento delle anzidette finalità.-
Art. 4 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e/o immobili che divengono di proprietà dell’Associazione, dai contributi vari ed eventuali, erogazioni e lasciti diversi, da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze patrimoniali di bilancio.- Le entrate dell’Associazione sono costituite da quote sociali e da ogni entrata che concorra a modificare lo stato patrimoniale dell’Associazione.-
Art. 5 – La quota di associazione viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.- Le somme versate a tale titolo non sono rimborsabili in nessun caso.- Le quote dovranno essere versate entro, e non oltre, il 15 febbraio dell’anno in cui si riferiscono per i vecchi Soci, ed al momento dell’adesione per i nuovi soci.-
Art. 6 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.- Il Consiglio dovrà presentare, entro il 31 Marzo dell’anno successivo il bilancio consuntivo e quello di previsione dell’anno in corso.-
Art. 7 – L’eventuale residuo attivo di bilancio entrerà nel patrimonio sociale e sarà utilizzato per gli scopi dell’Associazione.-
S O C I
Art. 8 – Il numero dei soci è illimitato: all’Associazione possono aderire tutti coloro i quali siano proprietari di autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico e/o che comunque condividono gli scopi dell’Associazione.-
Art. 9 –  Per essere ammessi all’Associazione è sufficiente presentare domanda al Consiglio indicando nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, professione, marca, tipo e data di immatricolazione del veicolo del quale si è eventualmente proprietari.-
Art. 10 – I Soci ed i loro famigliari hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni indette dalla stessa
Art. 11 – I soci sono tenuti al pagamento della tessera ed al puntuale versamento della quota sociale; all’osservanza dello Statuto e delle delibere adottate dal Consiglio e dagli Organi Sociali.-
Art. 12 – La qualifica di Socio si perde:
a)- quando non si ottemperi alle disposizioni previste dal presente statuto;
b)- quando si arrechino danni morali e/o materiali all’Associazione;
c)- per iscrizione ad altra Associazione con medesime finalità;
d)- la qualità di socio decade, altresì per dimissioni, decesso, morosità o indegnità.-
A M M I N I S T R A Z I O N E
Art. 13 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da nove membri eletti dall’Assemblea dei Soci.- Il Consiglio dura in carica due anni ed è rieleggibile.-
Art. 14 – Il Consiglio nomina, nel proprio seno,  un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un tesoriere.- Le cariche anzidette sono totalmente a titolo gratuito.-
Art. 15 – Il Consiglio si riunisce almeno ogni trenta giorni e comunque non meno di due volte all’anno e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario qualora ne facciano richiesta cinque consiglieri.- In assenza del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice Presidente.- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-
Art. 16 – Il Consigliere che, senza giustificato motivo è assente per 5 Consigli, sarà automaticamente dichiarato decaduto dalla carica.- In questo caso sarà sostituito dal primo dei non eletti.-
Art. 17 – Il Consiglio deve:
a)- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
b)- curare le esecuzioni delle deliberazioni dell’Assemblea, redigere i bilanci;
c)- compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d)- vagliare le domande di ammissione a Socio, riservandosi il diritto di accogliere o respingere senza dover fornire la motivazione;
e)- deliberare circa la sospensione, la radiazione o l’espulsione dei Soci;
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio può avvalersi di Commissioni di Lavoro da esso nominate.- I responsabili di dette Commissioni possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto di carattere puramente consultivo.-
Art. 18 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione con poteri di ordinaria amministrazione.-
Per gli atti di straordinaria amministrazione i poteri devono essere esercitati dal Presidente e da almeno altri quattro componenti il Consiglio.- In caso di impedimento o assenza del Presidente, i medesimi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.-
R E V I S O R I
Art. 19 – Il Collegio dei revisori si compone di due membri effettivi e di uno supplente eletti dall’Assemblea.- I membri effettivi eleggono fra di loro il Presidente del Collegio.- Il Collegio esercita periodicamente la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione, redigendo apposito verbale.- Deve comunicare, inoltre, per iscritto al Presidente ed eventualmente al Consiglio o all’Assemblea per i necessari provvedimenti ogni irregolarità amministrativa eventualmente rilevata registrandola a verbale.- I membri del Collegio possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio.-
A S S E M B L E A
Art. 20 – Le assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie.- L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno mediante comunicazione scritta effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.-
Art. 21 – L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° Ottobre al 19 Dicembre successivo.- Essa approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.-
Art. 22 – L’Assemblea Straordinaria è convocata:
a)- tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario;
b)- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci; essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.-
Art. 23 – In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria  che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci, in seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, hanno diritto ad intervenire all’Assemblea ed a partecipare ad essa tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione .- I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri ed in caso di elezione del nuovo Consiglio.-
Art. 24 – Per le deliberazioni sulle modifiche da apportare allo Statuto, è necessaria la presenza di almeno il 50% dei Soci, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno il 60% degli associati.-
Art. 25 – L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; le votazioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto.- Il Segretario redigerà il Verbale dell’Assemblea che firmerà unitamente al Presidente.-
S C I O G L I M E N T O
Art. 26 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato in Assemblea con il voto favorevole di almeno il 60% degli associati.- L’Assemblea provvederà, inoltre, alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.-
D I S P O S I Z I O N I    G E N E R A L I
Art. 27 – Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.